1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, celebrate nella loro naturale cadenza di calendario, sono riconosciute festività agli effetti civili.
2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.
1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di categoria, sia integrativi sia aziendali, o deliberate dagli organi elettivi locali o riconosciuti con atti di autorità ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa del Santo Patrono, sono riconosciute agli effetti civili limitatamente al territorio a cui si riferiscono».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.